Sez. 1, Sentenza n. 7054 del 20/12/1982 (Rv. 424722 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INADEMPIMENTO - RICHIESTA DA PARTE DEL CREDITORE DEL MAGGIOR DANNO PER SVALUTAZIONE MONETARIA - PROVE SPECIFICHE SUL DANNO EMERGENTE - MANCANZA - POTERI DEL GIUDICE DEL MERITO.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INADEMPIMENTO - RICHIESTA DA PARTE DEL CREDITORE DEL MAGGIOR DANNO PER SVALUTAZIONE MONETARIA - PROVE SPECIFICHE SUL DANNO EMERGENTE - MANCANZA - POTERI DEL GIUDICE DEL MERITO.*
In tema di inadempimento di obbligazioni pecuniarie, e per il caso in cui il creditore abbia chiesto il riconoscimento del maggior danno conseguente alla svalutazione monetaria verificatasi durante la mora, il giudice del merito, in difetto di specifiche prove, sul danno emergente, ha il potere-dovere di valutare i fatti allegati dal creditore medesimo (nella specie, qualità di imprenditore commerciale), al fine di desumere, anche mediante il ricorso a dati di comune esperienza ed a presunzioni, la maggiore utilità che egli avrebbe conseguito in ipotesi di tempestivo pagamento, e, pertanto, non può respingere la suddetta domanda in base al mero rilievo della Mancanza di quelle specifiche prove. (V 4455/81, mass n 415162; (V 1384/80, mass n 404920; (V 3776/79, mass n 400218).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1277 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)