Sez. U, Sentenza n. 11284 del 29/12/1994 (Rv. 489462 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Misura cautelare della sospensione in pendenza del procedimento - Carattere sanzionatorio - Esclusione - Conseguenze - Previa valutazione della rilevanza dei fatti contestati solo astrattamente considerati - Carattere esclusivo.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE
L'adozione della misura cautelare della sospensione di un magistrato, in pendenza di procedimento disciplinare a suo carico, non concretando l'irrogazione di una sanzione disciplinare, non richiede un'approfondita motivazione sulla sussistenza degli addebiti (riservata, invece, al giudice disciplinare), ma presuppone esclusivamente una valutazione della rilevanza dei fatti contestati, astrattamente considerati, con la delibazione della possibile sussistenza degli stessi.
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 31/05/1946 num. 511 art. 30, Regio Decr. Legge 31/05/1946 num. 511 art. 31, DPR 16/09/1958 num. 916 art. 57, DPR 16/09/1958 num. 916 art. 58
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)