Sez. 2, Sentenza n. 6710 del 18/07/1994 (Rv. 487425 - 01)
Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - In genere | Procedura ablativa promossa ai sensi della legge n. 167 del 1962 - Cessione volontaria di area fabbricabile ex art. 12 della legge n. 845 del 1971 - Natura - Trasferimento di un locale del costruendo edificio ad imputazione del prezzo della cessione - Nullità del patto per violazione dei divieti urbanistici - Ininfluenza sul trasferimento dell'area edificatoria.
Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - In genere
La cessione volontaria di un'area fabbricabile convenuta dal proprietario espropriando a norma dell'art. 12 legge 22 ottobre 1971 n. 865, nell'ambito di una procedura ablativa promossa ai sensi della legge n. 18 aprile 1962 n. 167, integra un contratto di diritto pubblico equipollente al provvedimento ablativo, sicché la nullità per violazione dei divieti urbanistici del patto, intervenuto fra espropriante ed espropriando, del trasferimento di un locale del costruendo edificio ad imputazione del prezzo della cessione, non influisce sul trasferimento dell'area edificatoria, divenuto irreversibile dopo la costruzione dell'opera realizzante l'interesse pubblico perseguito con l'espropriazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1346, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1419, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 12 CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 art. 14 CORTE COST., Legge 18/04/1962 num. 167 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)