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Sez. 1, Sentenza n. 1668 del 24/02/1997 (Rv. 502629 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - ACCORDI AMICHEVOLI | Art. 5 bis legge 359 del 1992 - Giudizi in corso - Cessione volontaria - Abbattimento del 40% - Rideterminazione dell'indennità - Obbligo dell'amministrazione - Inosservanza - Liquidazione giudiziale.
Stato
decisa il 1997-02-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/502629-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - ACCORDI AMICHEVOLI

In relazione al meccanismo negoziale richiamato dalla sentenza 283 del 1993 della Corte Costituzionale, che dichiarando la parziale incostituzionalità dell'art. 5 bis, secondo comma, D.L. 11 luglio 1992 n. 333, conv. in legge 8 agosto 1992 n. 359, ha esteso la facoltà di accettare l'indennità di esproprio con esclusione dell'abbattimento del 40%, anche nei giudizi di determinazione dell'indennità pendenti al momento di entrata in vigore della legge, l'espropriante è obbligato a sostituire alla determinazione provvisoria dell'indennità, a suo tempo operata in base ai vecchi criteri, una liquidazione operata in base ai nuovi criteri e ad indicarla all'opponente, al fine di consentirgli di accettare l'indennità senza l'abbattimento, con conseguente cessazione della controversia, o di ottenerne la liquidazione dal giudice nella stessa misura, in caso di rifiuto dell'espropriante alla nuova formulazione dell'offerta, anche eventualmente a seguito di specifica richiesta dell'espropriato.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 5 CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 art. 1 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 25, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 26, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)