Sez. 2, Sentenza n. 11760 del 06/09/2000 (Rv. 540015 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE | Versamento di una somma di danaro a titolo di caparra confirmatoria - Azione di adeguamento o di risoluzione nonché di risarcimento del danno proposta dalla parte adempiente - Azione di recesso ex art. 1385, secondo comma, cod. civ., proposta in appello - Domanda nuova - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE
Nell'ipotesi di versamento di una somma di danaro a titolo di caparra confirmatoria, la parte adempiente che abbia agito per l'esecuzione o risoluzione del contratto e per la condanna al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1453 cod. civ., può, in sostituzione di dette pretese, chiedere anche in appello il recesso dal contratto a norma dell'art. 1385, secondo comma, cod. civ., non costituendo tale richiesta una domanda nuova, bensì configurando, rispetto alla domanda di adempimento, l'esercizio di una perdurante facoltà solo un'istanza ridotta con riguardo alla proposta risoluzione, nello stesso ambito risarcitorio, in relazione all'inadempimento dell'altra parte.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1385 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1453, Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)