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Sez. 3, Sentenza n. 14746 del 26/06/2007 (Rv. 597831 - 01)

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978, N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - EQUO CANONE | Contratti soggetti al regime c.d. dei patti in deroga - Rinuncia del locatore alla facoltà di recesso - Previsione espressa - Necessità - Conseguenze.
Stato
decisa il 2007-06-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/597831-01

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978, N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - EQUO CANONE

Nelle locazioni soggette "ratione temporis" al regime dei cossidetti "patti in deroga" (ai sensi dell'abrogato art. 11 d.l. n. 333 del 1992) la pattuizione di un canone di locazione superiore a quello imposto dalla legge n. 392 del 1978 è consentita a condizione che il locatore rinunci, in modo espresso ed inequivoco, ad esercitare il diritto di recesso in occasione della prima scadenza contrattuale. Tale clausola non può ritenersi pattuita, e di conseguenza è dovuto il canone "equo" ex lege n. 392 del 1978, là dove il contratto si limiti a prevedere una mera clausola di rinnovo automatico

Riferimenti normativi: Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 11 CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)