Sez. 3, Sentenza n. 12984 del 27/05/2010 (Rv. 613031 - 01)
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978, N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - EQUO CANONE | Patti in deroga ai sensi della legge n.359 del 1992 - Validità - Limiti - Nuovo contratto stipulato a canone maggiorato prima della scadenza minima prevista dalla legge - Nullità - Fondamento - Errore od ignoranza di una od entrambe le parti - Irrilevanza.
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978, N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - EQUO CANONE
In materia di locazioni ad uso abitativo, il locatore che abbia pattuito con il conduttore un aumento del canone, alle condizioni e secondo le modalità di cui alla normativa sui c.d. patti in deroga dell'equo canone, prevista dal d.l. 11 luglio 1992, n. 333, convertito in legge dall'art. 11 della legge 8 agosto 1992, n. 359, è tenuto a rispettare la nuova regolamentazione per l'intera durata del contratto, stabilita dalla suddetta legge; pertanto, nel caso in cui il locatore medesimo o un suo avente causa, ancorchè per errore od ignoranza di una o di entrambe le parti, stipuli con il conduttore altro contratto a canone maggiorato prima della scadenza della durata minima prevista dalla legge, il successivo contratto è nullo per violazione delle norme imperative circa il limite in cui è ammessa la deroga all'equo canone.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 11/07/1992 num. 333 CORTE COST., Decreto Legisl. 08/08/1992 num. 359 art. 11, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)