Sez. 1, Sentenza n. 77 del 10/01/1975 (Rv. 373224 - 01)
ESPROPRIAZIONI PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - RESPONSABILITA PER DANNI CONSEGUENTI ALL'ESECUZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITA - NATURA - INDENNIZZO RELATIVO - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
ESPROPRIAZIONI PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - RESPONSABILITA PER DANNI CONSEGUENTI ALL'ESECUZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITA - NATURA - INDENNIZZO RELATIVO - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
In materia di espropriazione per pubblica utilita, l'art 46 della legge 25 giugno 1865 n 2359, che prevede il diritto all'indennizzo a favore dei proprietari di fondi che, in conseguenza dell'opera pubblica vengano gravati di servitu o vengano a soffrire un danno permanente, sancisce una responsabilita per Atti legittimi della pa. L'oggetto dell'indennizzo previsto dalla norma e limitato al sacrificio del valore intrinseco, effettivo ed attuale, del bene che ha subito il pregiudizio, e non e suscettibile di un'estensione - ammessa invece nel risarcimento del danno da illecito - ad una stima anche potenziale della consistenza del bene, ne al criterio di una valutazione legata agli sviluppi soltanto eventuali del suo sfruttamento. (V 3794/69, mass n 344090; 2481/61).*
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 46 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)