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Sez. L, Sentenza n. 14732 del 17/10/2002 (Rv. 557942 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Indennità di accompagnamento - Accertamento del relativo diritto - Decorrenza della provvidenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda - Prova di una diversa data di insorgenza dello stato inabilitante - Spettanza all'amministrazione.
Stato
decisa il 2002-10-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/557942-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE

In tema di indennità di accompagnamento a favore degli invalidi civili, nella ipotesi di istanza di riconoscimento del diritto a tale beneficio, una volta che l'invalido abbia fornito la dimostrazione della sussistenza delle patologie legittimanti la erogazione della prestazione, automaticamente la decorrenza di essa deve collocarsi, a norma dell'art. 3, terzo comma, della legge n. 18 del 1980, al primo giorno successivo alla presentazione della domanda, restando invece a carico dell'amministrazione onerata della prestazione di provare la eventuale diversa data di insorgenza dello stato inabilitante.

Riferimenti normativi: Legge 11/02/1980 num. 18 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)