Sez. 1, Sentenza n. 3185 del 11/02/2010 (Rv. 611585 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - IN GENERE | Istanza di fallimento proposto in data anteriore all'entrata in vigore del d.lgs. n. 5 del 2006 - Sentenza emessa in data successiva al 16 luglio 2006 - Impugnazione con l'appello - Dichiarazione di inammissibilità - Ricorso per cassazione del curatore - Inammissibilità - Fondamento - Carenza di interesse.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - IN GENERE
È inammissibile, per difetto d'interesse, il ricorso per cassazione proposto dal curatore fallimentare avverso la sentenza della corte d'appello che, nel pronunciare in ordine all'appello proposto dal fallito avverso una sentenza dichiarativa di fallimento emessa in data successiva all'entrata in vigore del d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, abbia ritenuto applicabile il rito previgente, dichiarando inammissibile l'impugnazione: rispetto a tale decisione, che lascia ferma la dichiarazione di fallimento, non è infatti configurabile una soccombenza del curatore, non avendo quest'ultimo interesse neppure a sentir affermare che la procedura fallimentare conseguente alla sentenza impugnata deve essere retta dalla disciplina riformata, tenuto conto della struttura bifasica del procedimento fallimentare e della disciplina transitoria dettata dall'art. 150 del d.lgs. n. 5 cit., il quale prevede l'ultrattività della previgente normativa solo con riferimento ai ricorsi presentati e alle procedure aperte in data anteriore alla sua entrata in vigore.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 18 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/01/2006 num. 5 art. 150 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)