Sez. 3, Sentenza n. 7686 del 21/03/2008 (Rv. 602382 - 01)
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - DIRITTI ED OBBLIGHI DELLE PARTI - SUBLOCAZIONE E CESSIONE DELLA LOCAZIONE - IN GENERE | Cessione del contratto di locazione - Responsabilità del cedente nei confronti del locatore ceduto per l'inadempimento del cessionario - Configurabilità - Art. 36 legge n. 392 del 1978 - Responsabilità del cessionario nei confronti del locatore ceduto per l'inadempimento del conduttore cedente - Configurabilità - Effetto naturale della cessione del contratto - Fondamento.
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - DIRITTI ED OBBLIGHI DELLE PARTI - SUBLOCAZIONE E CESSIONE DELLA LOCAZIONE - IN GENERE
In tema di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, in caso di cessione del contratto di locazione, come il cedente - ai sensi dell'art. 36 della legge n. 392 del 1978 - é responsabile, nei confronti del locatore ceduto, per le obbligazioni del cessionario, così quest'ultimo é responsabile, nei confronti del locatore ceduto, per le obbligazioni a carico del conduttore cedente e da questi non adempiute, quale effetto naturale della cessione del contratto, che é la successione unitaria del cessionario nella complessiva posizione che il cedente assume nel rapporto originato dal contratto.
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 36
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)