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Sez. 5, Sentenza n. 19051 del 19/02/2010 Ud. (dep. 19/05/2010) Rv. 247252 - 01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - QUESTIONE DI NULLITÀ - IN GENERE | Contrasto tra motivazione e dispositivo - Declaratoria di annullamento della sentenza di primo grado e rimessione degli atti relativi al primo giudice - Legittimità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2010-02-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/247252-01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - QUESTIONE DI NULLITÀ - IN GENERE

È illegittimo il provvedimento con cui il Tribunale, investito dell'appello del solo imputato, rilevata la sussistenza di un contrasto tra motivazione e dispositivo, annulli, ex art. 604 cod. proc. pen., la sentenza di primo grado, rimettendo gli atti relativi al primo giudice, in quanto, in tal caso, non ricorre alcuna delle cause espressamente e tassativamente previste dall'art. 604 del codice dei rito - essenzialmente attinenti alla violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza e alla rilevazione di nullità assolute o di ordine generale non sanate - che legittimano l'esercizio del potere di annullamento della sentenza di primo grado. Ne consegue che, ricorrendo detta ipotesi, il giudice deve prendere atto, nei limiti dell'effetto devolutivo, del predetto contrasto tra dispositivo e motivazione, quindi, procedere alla valutazione dei motivi di appello.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 546, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 604 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)