Sez. 2, Sentenza n. 28467 del 13/04/2011 Ud. (dep. 19/07/2011) Rv. 250905 - 01
SENTENZA - REQUISITI - MOTIVAZIONE - MANCANZA | Mancanza della motivazione - Dispositivo letto in udienza - Nullità della sentenza - Trasmissione al giudice di primo grado - Fondamento - Fattispecie.
SENTENZA - REQUISITI - MOTIVAZIONE - MANCANZA
Il giudice d'appello, a cui sia devoluta esclusivamente la cognizione della nullità della sentenza del giudice monocratico del tutto priva di motivazione, e composta soltanto del dispositivo letto in udienza, non può sostituirsi al primo giudice redigendo la motivazione del tutto omessa e deve trasmettere a quest'ultimo gli atti per non privare l'imputato di un grado del giudizio. (Nella specie il magistrato che aveva definito il giudizio dando lettura del dispositivo in udienza non aveva redatto la motivazione perché deceduto).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 546
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)