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Sez. 1, Sentenza n. 39509 del 03/10/2007 Cc. (dep. 25/10/2007) Rv. 237745 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO | Indizi desumibili anche da altri procedimenti giudiziari - Utilizzazione - LegittimitĂ  - Conseguenze in tema di intercettazioni.
Stato
decisa il 2007-10-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/237745-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO

Nel procedimento di prevenzione vige la regola della piena utilizzabilitĂ  di qualsiasi elemento indiziario, desumibile anche da altri procedimenti giudiziari. Ne consegue che legittimamente il giudice della prevenzione fonda il proprio convincimento sul risultato di intercettazioni di cui si dia atto in altre decisioni, senza necessitĂ  di acquisire i relativi provvedimenti autorizzativi, verbali e trascrizioni.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 270 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)