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Sez. U, Sentenza n. 11361 del 26/11/1990 (Rv. 469909 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA O AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - AZIENDE MUNICIPALIZZATE - RAPPORTO DI LAVORO DEI DIPENDENTI DELLE AZIENDE COMUNALI ESERCENTI IL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - SUSSISTENZA - AZIENDA MUNICIPALIZZATA, SUCCEDUTA ALLA SOCIETÀ GIÀ CONCESSIONARIA, NELLA GESTIONE DEL SERVIZIO - DOMANDA DI ASSUNZIONE EFFETTUATA DA UN EX DIPENDENTE DELLA SOCIETÀ GIÀ CONCESSIONARIA - CONTROVERSIA RELATIVA - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - SUSSISTENZA - GESTIONE DEL SERVIZIO EFFETTUATA DAL COMUNE IN ECONOMIA - RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO DEI DIPENDENTI ADDETTI AL SERVIZIO - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1990-11-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/469909-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA O AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - AZIENDE MUNICIPALIZZATE - RAPPORTO DI LAVORO DEI DIPENDENTI DELLE AZIENDE COMUNALI ESERCENTI IL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - SUSSISTENZA - AZIENDA MUNICIPALIZZATA, SUCCEDUTA ALLA SOCIETÀ GIÀ CONCESSIONARIA, NELLA GESTIONE DEL SERVIZIO - DOMANDA DI ASSUNZIONE EFFETTUATA DA UN EX DIPENDENTE DELLA SOCIETÀ GIÀ CONCESSIONARIA - CONTROVERSIA RELATIVA - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - SUSSISTENZA - GESTIONE DEL SERVIZIO EFFETTUATA DAL COMUNE IN ECONOMIA - RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO DEI DIPENDENTI ADDETTI AL SERVIZIO - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - SUSSISTENZA.*

Le controversie relative al rapporto di lavoro dei dipendenti delle aziende comunali esercenti il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, poiché tali aziende, in forza dell'art. 3 R.d. 1 luglio 1926 n. 1130, che assoggetta al regime di diritto privato i rapporti di lavoro con tutte le aziende municipalizzate, ed in forza, altresì, dell'art. 14 della legge 27 febbraio 1978 n. 43 in materia di finanza locale, integrano strutture fornite di una organizzazione autonoma che è distinta da quella pubblicistica del comune e che opera con modalità e con strumenti non dissimili da quelli delle altre aziende municipalizzate aventi natura tipicamente imprenditoriale, diversamente dall'ipotesi in cui la gestione del pubblico servizio sia effettuata dal comune in economia, cioè con la propria organizzazione pubblicistica, laddove il rapporto di lavoro dei dipendenti addetti al pubblico servizio e, quindi, inseriti in quella organizzazione, integra un rapporto di pubblico impiego soggetto alla giurisdizione del giudice amministrativo. Pertanto, alla giurisdizione del giudice ordinario spetta anche la domanda con cui un ex dipendente della società già concessionaria del pubblico servizio pretenda di essere assunto dall'azienda municipalizzata succeduto nella gestione di tale servizio, non valendo ad escludere tale giurisdizione la circostanza che il diritto all'assunzione sia stato dall'azienda municipalizzata disconosciuto con deliberazione di carattere generale. (Conf 927/88, mass n 457289; (Conf 2402/87, mass n 451582; (Conf 3697/86, mass n 446581).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2093, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Regio Decr. 01/07/1926 num. 1130 art. 3, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST., Legge 27/02/1978 num. 43 art. 14

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)