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Sez. U, Sentenza n. 7860 del 11/06/2001 (Rv. 547380 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - OBBLIGAZIONI SORTE O DA ESEGUIRSI IN ITALIA | Convenzione di Roma - Legge applicabile - Individuazione - Criterio della prestazione caratteristica - Contratto di distribuzione in esclusiva - Prestazione caratteristica - Fornitura della merce da distribuire - Fornitore con sede in Italia - Giurisdizione del giudice italiano (ex art.4 cod. proc. civ.) - Sussistenza.
Stato
decisa il 2001-06-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/547380-01

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - OBBLIGAZIONI SORTE O DA ESEGUIRSI IN ITALIA

Ai sensi dell'art. 4 della Convenzione di Roma del 19 luglio 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, quando la legge regolatrice del contratto non sia stata scelta dalle parti a norma dell'art. 3, il contratto è regolato dalla legge del paese col quale presenta il collegamento più stretto, che si presume essere quello in cui la parte che deve fornire la prestazione caratteristica ha, al momento della conclusione del contratto, la residenza abituale o l'amministrazione centrale; nei contratti di distribuzione commerciale, la prestazione caratteristica va identificata (per il suo carattere specifico) nella fornitura della merce, da cui dipende la successiva attività di distribuzione (sulla base di tale principio, la S.C. ha ritenuto assoggettato alla legge italiana il contratto, concluso mediante scambio di lettere ai sensi dell'art. 1326 cod. civ., con cui una impresa italiana aveva garantito ad una ditta austriaca il diritto di rappresentanza esclusiva della propria produzione, obbligandosi a rispettare l'esclusiva, fornire gli articoli con istruzioni in lingua tedesca e produrli in conformità alle norme nazionali e internazionali e dichiarato la giurisdizione del giudice italiano a conoscere della controversia relativa ai sensi dell'art. 4 cod. proc. civ. previgente, applicabile "ratione temporis").

Riferimenti normativi: Preleggi art. 25, Tratt. Internaz. 19/07/1980, Legge 11/12/1985 num. 765

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)