Sez. 3, Sentenza n. 11051 del 30/01/2003 Ud. (dep. 11/03/2003) Rv. 224346 - 01
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA | Reati edilizi - Sentenza di condanna - Ordine di demolizione - Sanatoria intervenuta successivamente - Controllo da parte del giudice della regolarità amministrativa - Necessità - Conseguente revoca o modifica dell'ordine in fase esecutiva.
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA
L'esecutività del provvedimento giudiziale applicativo della sanzione amministrativa della demolizione adottato dal giudice con la condanna per gli illeciti edilizi, ex art. 7 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, e la vincolatività del relativo comando per il soggetto destinatario vengono meno, una volta definita la procedura di sanatoria con il rilascio della relativa concessione, sempre che il giudice riscontri la legittimità dell'atto concessorio sotto il profilo della sussistenza dei presupposti per la sua emanazione e dei requisiti di forma e di sostanza richiesti dalla legge per il corretto esercizio del potere di rilascio. Solo in tale ipotesi si determina una situazione giuridica nuova che rende incompatibile la sopravvivenza dell'ordine demolitorio e ne legittima la revoca o la modifica in fase esecutiva.
Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 7 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)