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Sez. 2, Sentenza n. 3855 del 06/06/1983 (Rv. 428778 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - IN GENERE - AZIONE EX ART. 1676 COD. CIV. DEGLI AUSILIARI DELL'APPALTATORE CONTRO IL COMMITTENTE - RICOMPRENSIONE.*
Stato
decisa il 1983-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/428778-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - IN GENERE - AZIONE EX ART. 1676 COD. CIV. DEGLI AUSILIARI DELL'APPALTATORE CONTRO IL COMMITTENTE - RICOMPRENSIONE.*

Appartiene al pretore, in funzione di giudice del lavoro, la Competenza in ordine all'Azione ex art. 1676 cod. civ. degli ausiliari dell'appaltatore contro il committente per "quanto è loro dovuto" (nei limiti del debito del secondo verso il primo), in quanto tale Azione non trova fondamento nel rapporto d'appalto (rilevante solo strumentalmente per la Determinazione dei limiti di soddisfacibilità del credito e del soggetto tenuto a soddisfarlo), bensì unicamente nel rapporto di lavoro, con la conseguente riconducibilità della relativa controversia nell'ambito dell'art. 409 cod. proc. civ.. (V 1478/74, mass n 369579).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1676, Cod. Civ. art. 2900, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)