Sez. 6, Sentenza n. 18220 del 11/03/2003 Cc. (dep. 16/04/2003) Rv. 227378 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - INTERROGATORIO - DIFENSORE | Omesso avviso ad uno dei difensori - Nullità a regime intermedio - Sanabilità.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - INTERROGATORIO - DIFENSORE
L'omesso avviso dell'interrogatorio di garanzia ad uno dei due difensori di fiducia nominati dal ricorrente integra una nullità generale a regime intermedio, che rimane sanata, ai sensi dell'art. 182, comma secondo, cod. proc. pen., se la parte o uno dei suoi difensori presenti all'atto non la eccepiscono prima del suo compimento. (Fattispecie in cui il sostituto processuale di uno dei due difensori di fiducia, presente all'interrogatorio di garanzia di persona indagata nei cui confronti era stata emessa ordinanza di custodia cautelare in carcere, prima del compimento dell'atto, nel confermare il mandato fiduciario conferito anche ad altro legale nulla eccepiva in ordine al mancato avviso allo stesso dell'interrogatorio).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 294 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 294 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 com. 1 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 182
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)