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Sez. 2, Sentenza n. 5461 del 15/11/1999 Cc. (dep. 02/12/1999) Rv. 214672 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - INTERROGATORIO - DIFENSORE | Avviso a difensore non abilitato (praticante) - Nullità a regime intermedio - Configurabilità - Onere dell'indagato di eccepire la nullità prima del compimento dell'atto - Sussistenza - Mancata eccezione - Sanatoria - Operatività.
Stato
decisa il 1999-11-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/214672-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - INTERROGATORIO - DIFENSORE

Nell'ipotesi in cui sia dato avviso, per l'esperimento dell'interrogatorio di garanzia, a difensore iscritto all'albo dei praticanti e quindi non abilitato a partecipare all'atto, si configura una nullità generale a regime intermedio sicché è onere dell'indagato eccepire - prima che l'interrogatorio abbia inizio - la carenza dell'avviso ad un avvocato, verificandosi, in difetto, la sanatoria della nullità ai sensi dell'art. 182 cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 182, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 294 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 294 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)