Sez. 2, Sentenza n. 2204 del 31/03/1998 Cc. (dep. 04/06/1998) Rv. 211179 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - INTERROGATORIO - DIFENSORE | Omesso avviso ad uno dei difensori - Nullità a regime intermedio - Sanabilità.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - INTERROGATORIO - DIFENSORE
L'omesso avviso ad uno dei difensori di fiducia per l'interrogatorio di garanzia integra una nullità generale a regime intermedio, che rimane sanata, ex art. 182.2 cod. proc. pen., se la parte che assiste all'atto non la eccepisce prima del suo compimento. (Fattispecie relativa ad interrogatorio in cui l'indagato, pur essendo assente uno dei due difensori di fiducia, niente ebbe a rilevare in proposito).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 182, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 294 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 294 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)