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Sez. 3, Sentenza n. 8066 del 20/07/1993 (Rv. 483227 - 01)

Risarcimento del danno - Valutazione e liquidazione - Invalidità personale - Permanente | Postumi permanenti di piccola entità (cosiddetta micropermanente) - Danno biologico - Configurabilità - Liquidazione equitativa - Criteri.
Stato
decisa il 1993-07-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/483227-01

Risarcimento del danno - Valutazione e liquidazione - Invalidità personale - Permanente

I postumi permanenti di piccola entità (cosiddetta micropermanente) hanno rilevanza non già come menomata capacità di guadagno, ma come menomazione della salute psicofisica della persona in sè e per sè considerata rientrante nel concetto di danno biologico, e pertanto comportano il diritto al risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa, tenendo presenti gli esiti invalidanti e le limitazioni psicofisiche delle lesioni subite in relazione all'età dell'infortunato, al suo ambiente sociale ed alla sua vita di relazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2056

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)