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Sez. 3, Sentenza n. 6516 del 16/07/1997 (Rv. 506047 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - IN GENERE | Postumi di piccola entità (micropermanente) - Danno biologico - Configurabilità - Criterio del punto di invalidità - Legittimità - Perdita della capacità di guadagno - Criterio tabellare - Utilizzabilità.
Stato
decisa il 1997-07-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/506047-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - IN GENERE

Poiché il danno derivato alla persona da postumi permanenti di piccola entità (cosiddetto micropermanente) è biologico, per la sua liquidazione è legittimo il criterio del punto di invalidità, mentre quello tabellare è utilizzabile per liquidare il danno da perdita di capacità di guadagno.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Regio Decr. 09/10/1922 num. 1403

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)