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Sez. 3, Sentenza n. 10114 del 15/10/1997 (Rv. 508922 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - PERMANENTE | Postumi permanenti di minima entità (cd. micropermanente) - Danno biologico - Configurabilità - Liquidazione - Criterio equitativo - Legittimità - Riferimento al triplo della pensione sociale - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-10-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/508922-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - PERMANENTE

I postumi permanenti di piccola entità di un infortunio (cd. micropermanente) hanno rilievo non già sotto il profilo della diminuita capacità di guadagno, bensì sotto quello della menomazione della salute psicofisica della persona, in sè considerata, rientrante nel concetto di danno biologico. Essi, pertanto, comportano il diritto al risarcimento del danno, da liquidarsi in via equitativa (e non anche in base ad un calcolo tabellare riferito al triplo della pensione sociale), tenendo presente, quali possibili parametri di valutazione, gli esiti invalidanti e le limitazioni psicofisiche delle lesioni subite in relazione all'età dell'infortunato, al suo ambiente sociale, alla sua vita di relazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2056

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)