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Sez. 3, Sentenza n. 1582 del 22/02/1985 (Rv. 439570 - 01)

LOCAZIONE - IN GENERE - ESISTENZA DI UNA PLURALITÀ DI LOCATORI - POTERI DEI SINGOLI - AZIONI GIUDIZIARIE DERIVANTI DAL CONTRATTO - PROPONIBILITÀ DA PARTE DI CIASCUNO DEI LOCATORI - DISSENSO DEGLI ALTRI - POTERI DEL GIUDICE - DISCIPLINA EX ART. 1105 COD. CIV. - APPLICABILITÀ.*
Stato
decisa il 1985-02-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/439570-01

LOCAZIONE - IN GENERE - ESISTENZA DI UNA PLURALITÀ DI LOCATORI - POTERI DEI SINGOLI - AZIONI GIUDIZIARIE DERIVANTI DAL CONTRATTO - PROPONIBILITÀ DA PARTE DI CIASCUNO DEI LOCATORI - DISSENSO DEGLI ALTRI - POTERI DEL GIUDICE - DISCIPLINA EX ART. 1105 COD. CIV. - APPLICABILITÀ.*

Nelle vicende del rapporto locatizio, l'eventuale pluralità di locatori integra una parte unica, nel cui interno i diversi interessi vengono regolati secondo i criteri che presiedono alla disciplina della comunione. Conseguentemente, ciascuno dei condomini-locatori può svolgere le azioni che derivano dal contratto, presumendosi il consenso degli altri alla proposizione dell'Azione giudiziaria e salva la possibilità per costoro, ove rappresentino nell'ambito della comunione una quota maggioritaria, di opporsi all'Azione medesima; mentre, in caso di quote eguali e di dissenso tra i condomini, è necessario il preventivo intervento dell'autorità giudiziaria ex art. 1105 cod. civ.. (V 2158/83, mass n 427017; (V 446/80, mass n 403815; (V 2782/63, mass n 264319; (V 3043/62, mass n 254483).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1105 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1571

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)