Sez. 3, Sentenza n. 446 del 19/01/1980 (Rv. 403815 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETA INDIVISA - AMMINISTRAZIONE DA PARTE DELLA COLLETTIVITA DEI PARTECIPANTI - LOCAZIONE DELLA COSA COMUNE - IN GENERE - DOMANDA DI SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO - LEGITTIMAZIONE DEL SINGOLO CONDOMINO - SUSSISTENZA - LIMITI.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETA INDIVISA - AMMINISTRAZIONE DA PARTE DELLA COLLETTIVITA DEI PARTECIPANTI - LOCAZIONE DELLA COSA COMUNE - IN GENERE - DOMANDA DI SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO - LEGITTIMAZIONE DEL SINGOLO CONDOMINO - SUSSISTENZA - LIMITI.*
La legittimazione del singolo condomino alla domanda di scioglimento del rapporto di locazione della cosa comune, anche se titolare di una quota di minoranza, in relazione alla presunzione iuris tantum che egli agisca con il consenso degli altri condomini, viene meno ove risulti che i condomini di maggioranza siano dissenzienti rispetto a detta iniziativa giudiziaria (nella specie, dichiarando in giudizio di aver rinnovato il contratto, dopo la scadenza per il cui rispetto agiva l'attore), salva restando, nei rapporti interni fra condomini, ogni questione in ordine alla regolarita e validita della decisione di maggioranza. (V 4291/78, mass n 393950; (V 4243/76, mass n 382930; (V 218/76, mass n 378874).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1105 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1108, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1571, Cod. Civ. art. 1590, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)