diritto.io

Sez. 4, Sentenza n. 31541 del 22/06/2023 Ud. (dep. 20/07/2023) Rv. 284860 - 01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE | Sentenza di assoluzione - "Reformatio in peius" - Ricostruzione non controversa dei fatti - Diversa qualificazione giuridica - Obbligo di rinnovazione della prova - Esclusione.
Stato
decisa il 2023-06-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/284860-01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE

Il giudice d'appello che procede alla "reformatio in peius" della sentenza assolutoria di primo grado, ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen., non è tenuto alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, nel caso in cui si limiti a una diversa qualificazione giuridica di circostanze di fatto non controverse, senza porre in discussione le premesse fattuali della decisione riformata.

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 530 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 533 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)