Sez. 4, Sentenza n. 31541 del 22/06/2023 Ud. (dep. 20/07/2023) Rv. 284860 - 01
IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE | Sentenza di assoluzione - "Reformatio in peius" - Ricostruzione non controversa dei fatti - Diversa qualificazione giuridica - Obbligo di rinnovazione della prova - Esclusione.
IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE
Il giudice d'appello che procede alla "reformatio in peius" della sentenza assolutoria di primo grado, ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen., non è tenuto alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, nel caso in cui si limiti a una diversa qualificazione giuridica di circostanze di fatto non controverse, senza porre in discussione le premesse fattuali della decisione riformata.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 530 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 533 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)