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Sez. 2, Sentenza n. 3129 del 30/11/2023 Ud. (dep. 26/01/2024) Rv. 285826-01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE | Giudizio di appello - "Riqualificazione in peius" del fatto contestato - Obbligo di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale - Esclusione - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2023-11-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/285826-01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE

Il giudice d'appello che, diversamente qualificando il fatto, procede alla "reformatio in peius" della sentenza di primo grado non è tenuto, ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen., alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, nel caso in cui si limiti a una diversa valutazione, in termini giuridici, di circostanze di fatto non controverse, senza porre in discussione le premesse fattuali della decisione riformata. (Fattispecie in cui la Corte di appello ha riqualificato i fatti in estorsione e tentata estorsione, come da imputazioni originarie, a fronte della derubricazione in primo grado nel delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone, per il quale il giudice aveva prosciolto gli imputati per difetto di querela, e nei delitti di lesioni e minacce gravi, per i quali li aveva condannati).

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. C, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. E

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)