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Sez. L, Sentenza n. 1936 del 23/02/1991 (Rv. 471066 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Assunzione - Collocamento al lavoro - Ciechi, invalidi e mutilati - Assunzione obbligatoria | Presupposti - Richiesta di avviamento del datore di lavoro - Inserimento nel modulo della denuncia semestrale - Ammissibilità - Conseguenze in ordine all'efficacia temporale della richiesta di avviamento.
Stato
decisa il 1991-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/471066-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Assunzione - Collocamento al lavoro - Ciechi, invalidi e mutilati - Assunzione obbligatoria

In tema di assunzione obbligatoria ai sensi della legge n. 482 del 1968, la richiesta di avviamento (che costituisce l'indefettibile presupposto di legittimità dell'atto amministrativo di avviamento emesso dall'u.p.l.m.o.), se non può essere confusa con la denuncia semestrale del personale occupato, che l'imprenditore è obbligato ad inoltrare periodicamente ai sensi dell'art. 21 della legge predetta, può tuttavia essere inserita nello stesso modulo di tale denuncia, nel qual caso, peraltro, l'efficacia temporale della stessa richiesta non è indefinita ma limitata alla durata del semestre di riferimento.

Riferimenti normativi: Legge 02/04/1968 num. 482 art. 16 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 21, Legge 02/04/1968 num. 482 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)