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Sez. U, Sentenza n. 16871 del 31/07/2007 (Rv. 598300 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE | Danno da ritardato adempimento - Svalutazione monetaria - Risarcimento automatico - Esclusione - Onere della prova a carico del creditore - Sussistenza - Fattispecie in materia di contenzioso tributario.
Stato
decisa il 2007-07-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/598300-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE

Nel caso di ritardato adempimento di una obbligazione pecuniaria il danno da svalutazione monetaria non è "in re ipsa", ma può essere liquidato soltanto ove il creditore deduca e dimostri che un tempestivo adempimento gli avrebbe consentito di impiegare il denaro in modo tale da elidere gli effetti dell'inflazione. Tale principio trova applicazione anche alle pretese restitutorie vantate dal contribuente nei confronti dell'erario, rispetto alle quali peraltro - in considerazione della specificità della disciplina dell'obbligazione tributaria - la prova del danno da svalutazione monetaria deve essere valutata con particolare rigore da parte del giudice di merito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., DPR 29/09/1972 num. 602 art. 44

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)