Sez. 1, Sentenza n. 4919 del 01/04/2003 (Rv. 561643 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE | Risarcimento del maggior danno ex art. 1224, secondo comma, cod. civ. - Onere di allegazione e prova del creditore - Oggetto - Elementi presuntivi - Collegamento con la categoria economica di appartenenza - Rilevanza.
RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE
In tema di obbligazioni pecuniarie, il fenomeno inflattivo non consente un automatico adeguamento dell'ammontare del debito, né costituisce di per sè danno risarcibile, ma può implicare, in applicazione dell'art. 1224, secondo comma, cod. civ., il riconoscimento, in favore del creditore, oltre agli interessi, del maggior danno che sia derivato dall'impossibilità di disporre della somma durante il periodo della mora, nei limiti in cui il creditore medesimo deduca e dimostri che un pagamento tempestivo lo avrebbe messo in grado di evitare o ridurre quegli effetti economici depauperativi che l'inflazione produce a carico di tutti i possessori di denaro. Tale prova può essere anche presuntiva, correlata a criteri personalizzati, cioè ad una classificazione dei creditori in categorie economiche (imprenditori, modesti consumatori, creditori occasionali, ecc.), atta a facilitare la dimostrazione delle maggiori utilità che nei singoli casi la somma non pagata avrebbe potuto procurare al creditore; ma quest'ultimo non può ritenersi esonerato dall'allegazione e prova, ancorché nell'ambito della categoria di appartenenza, degli elementi in forza dei quali il danno ulteriore può essere quantificato, atteso che, con particolare riguardo alla molteplicità delle categorie predette, il ricorso ad elementi presuntivi, o a fatti di comune esperienza non può certo tradursi automaticamente in parametri fissi comunque applicabili e deve ritenersi consentito soltanto in stretta correlazione con le qualità e le condizioni della categoria cui appartiene il creditore, e che esclusivamente alla luce di tali dati personalizzati, che l'interessato ha l'onere di fornire, sussistono i presupposti per una valutazione, secondo criteri di probabilità e normalità, delle modalità di utilizzazione del denaro e, quindi, degli effetti, nel caso concreto, della sua ritardata disponibilità.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)