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Sez. 2, Sentenza n. 6327 del 16/05/2000 (Rv. 536563 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE | Svalutazione monetaria in costanza di mora del debitore - Rivalutazione della somma dovuta - Criteri - Risarcimento automatico - Esclusione - Onere della prova a carico del creditore - Sussistenza.
Stato
decisa il 2000-05-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/536563-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE

In tema di obbligazioni pecuniarie, il riconoscimento, in favore del creditore, oltre agli interessi, del maggior danno differenziale derivato dall'impossibilità di disporre della somma durante il periodo di mora va ammesso nei limiti in cui il creditore medesimo deduca e dimostri che un pagamento tempestivo lo avrebbe messo in grado di evitare o ridurre quegli effetti economici depauperativi che l'inflazione produce a carico di tutti i possessori di danaro; a tal proposito, il ricorso a elementi presuntivi e a fatti notori (che, comunque, non esonera il creditore dal suddetto onere di allegazione e prova) non deve ritenersi consentito quantomeno in ordine al "quantum", atteso che le forti dinamiche inflazionistiche del passato risultano, attualmente, come noto, fortemente attenuate. Resta, comunque, escluso "tout court" il ricorso ad elementi presuntivi e a dati di comune esperienza che si traduca nell'applicazione di parametri fissi, quali quelli evincibili dagli indici I.S.T.A.T. o dal tasso corrente degli interessi bancari.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)