Sez. L, Sentenza n. 8506 del 22/06/2000 (Rv. 537923 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE | Fine lavoro nelle costruzioni edili - Inapplicabilità della disciplina sui licenziamenti collettivi - "Ratio" - Licenziamenti relativi - Presupposti - Giustificato motivo per impossibilità di ulteriore utilizzazione - Ricorrenza - Necessità - Conseguenze - Conclusione di una fase dei lavori - Licenziamento di lavoratore adibito anche ad altre lavorazioni - Illegittimità per difetto di giustificato motivo - Sussistenza.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE
Nell'ipotesi di "fine lavoro nelle costruzione edili", è esclusa l'applicazione della disciplina dei licenziamenti collettivi (art. 24, comma quarto, legge n. 223 del 1991), e i licenziamenti sono consentiti nel presupposto della ricorrenza, in tale circostanze, del giustificato motivo oggettivo consistente nell'impossibilità assoluta di una ulteriore utilizzazione dei lavoratori destinatari dei provvedimenti risolutivi. Pertanto, nel caso di licenziamento per esaurimento di una singola fase di lavoro, al quale deve intendersi applicabile, sulla base di una sua interpretazione estensiva, la medesima disposizione derogativa della disciplina sui licenziamenti collettivi, è illegittimo, per difetto di un giustificato motivo oggettivo, il licenziamento di un lavoratore per cui detta impossibilità di ulteriore utilizzazione non sia configurabile, stante la sua pregressa adibizione anche a fasi lavorative o a lavori diversi da quelli conclusi.
Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 24 CORTE COST. PENDENTE, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)