diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 1196 del 16/02/1996 (Rv. 495870 - 01)

URBANISTICA - IN GENERE | Nuove costruzioni e aree di pertinenza delle medesime - Riserva di spazi per parcheggi a norma della legge urbanistica modificata dalla cosiddetta legge ponte - Obbligatorietà - Carattere imperativo ed inderogabile - Operatività nel rapporto fra il costruttore o proprietario e l'autorità competente - Nei rapporti privatistici inerenti a detti spazi - Estensione - Portata.
Stato
decisa il 1996-02-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/495870-01

URBANISTICA - IN GENERE

L'art. 41 sexies della legge urbanistica 17 agosto 1942 n. 1150, introdotto dall'art. 18 legge 6 agosto 1967 n. 765 (cosiddetta legge ponte), il quale dispone che nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni venti metri cubi di costruzione, configura una norma imperativa ed inderogabile, in correlazione degli interessi pubblicistici da essa perseguiti, che opera non soltanto nel rapporto fra il costruttore o proprietario di edificio e l'autorità competente in materia urbanistica, ma anche nei rapporti privatistici inerenti a detti spazi, nel senso di imporre la loro destinazione ad uso diretto delle persone che stabilmente occupano le costruzioni o ad esse abitualmente accedono.

Riferimenti normativi: Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 sexies CORTE COST., Legge 06/08/1967 num. 765 art. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)