Sez. 2, Sentenza n. 4197 del 05/04/2000 (Rv. 535345 - 01)
URBANISTICA - IN GENERE | Nuove costruzioni ed aree di pertinenza delle medesime - Riserva di spazi per parcheggi a norma della legge urbanistica modificata dalla cosiddetta legge ponte - Obbligatorietà - Carattere imperativo ed inderogabile - Operatività nel rapporto fra il costruttore o il proprietario e l'autorità competente - Nei rapporti privatistici inerenti a detti spazi - Estensione - Portata.
URBANISTICA - IN GENERE
La disciplina legale delle aree destinate a parcheggio, interne o circostanti ai fabbricati di nuova costruzione, impone un vincolo di destinazione, di natura pubblicistica, per il quale gli spazi in questione sono riservati all'uso diretto delle persone che stabilmente occupano le singole unità immobiliari delle quali si compone il fabbricato o che ad esse abitualmente accedono; non impone, per contro, all'originario proprietario dell'intero immobile la cessione in proprietà delle dette aree in una alla cessione a tale titolo di ciascuna unità, in quanto le finalità perseguite dal legislatore, d'interesse collettivo e non individuale dei singoli acquirenti di porzioni del fabbricato, o del complesso di essi, sono egualmente conseguite sol che il vincolo di destinazione venga rispettato con il riconoscere e garantire a costoro uno specifico diritto reale d'uso sulle aree stesse.
Riferimenti normativi: Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 sexies CORTE COST., Legge 06/08/1967 num. 765 art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)