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Sez. 3, Sentenza n. 8923 del 09/09/1998 (Rv. 518724 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - ESECUZIONE FORZATA | Indicazione di residenza o elezione di domicilio compiuta nell'atto di precetto - Rilevanza - Limiti - Onere della prova - Distribuzione.
Stato
decisa il 1998-09-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/518724-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - ESECUZIONE FORZATA

A norma del terzo comma dell'art. 480 cod. proc. civ., l'indicazione di residenza o l'elezione di domicilio compiuta dal creditore nell'atto di precetto vale a radicare nel luogo prescelto la competenza del giudice sulla opposizione a precetto, e ad escludere il foro sussidiario del luogo di notificazione del precetto medesimo, solo se nel predetto luogo vi siano cose del debitore da sottoporre ad esecuzione, secondo la generale previsione di cui all'art. 26 cod. proc. civ., per il che, nel giudizio di opposizione a precetto, il creditore che eccepisca l'incompetenza per territorio del luogo di notifica del precetto, ha l'onere, in presenza della relativa contestazione da parte del debitore, di provare che, nel luogo da lui prescelto con l'atto di precetto vi siano beni da sottoporre a pignoramento

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)