diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 10271 del 18/10/1993 (Rv. 483963 - 01)

Competenza civile - Competenza per territorio - Esecuzione forzata | Indicazione di residenza o elezione di domicilio compiuta nell'atto di precetto - Rilevanza - Limiti.
Stato
decisa il 1993-10-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/483963-01

Competenza civile - Competenza per territorio - Esecuzione forzata

A norma del terzo comma dell'art. 480 cod. proc. civ., l'indicazione di resistenza o l'elezione di domicilio compiuta dal creditore nell'atto di precetto vale a radicare nel luogo prescelto la competenza del giudice sulla opposizione a precetto, e ad escludere il foro sussidiario del luogo di notificazione del precetto medesimo, solo se nel predetto luogo vi siano cose del debitore da sottoporre ad esecuzione, secondo la generale previsione dell'art. 26 cod. proc. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 26 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 27 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)