Sez. L, Sentenza n. 8703 del 27/04/2005 (Rv. 580974 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE | Lavoratori dello spettacolo - Obbligo di iscrizione all'Enpals - Presupposti - Spettacolo - Nozione - Attività svolta con professionalità e stabilità - Nozione - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE
In materia di obbligo di iscrizione all'ENPALS per i lavoratori dello spettacolo ex D.Lgs. cod. pen.S. n. 708 del 1947, sussiste l'obbligo assicurativo, gravante sulle imprese e sugli enti presso i quali essi prestino la loro opera, in riferimento ai lavoratori impiegati a svolgere un'attività artistica o tecnica correlata alla realizzazione di uno spettacolo con carattere di stabilità e professionalità, all'interno di una rappresentazione o manifestazione, di tipo teatrale, cinematografico, televisivo o di altro genere, che si svolga davanti ad un pubblico appositamente convenuto allo scopo o in modo da poter essere fruita da un pubblico più vasto, che non necessariamente assista direttamente alla prestazione, ma ne possa godere tramite gli strumenti di registrazione creati dalla tecnica, con esclusione dei soggetti che prestino tale attività in via meramente occasionale, non rilevando invece come causa di esclusione, il fatto che tali prestazioni, benché professionali, siano saltuarie, o di breve durata, nè che tale attività lavorativa non costituisca l'attività esclusiva del soggetto che la espleti. (Nella specie, la Corte Cass. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto non soggette all'obbligo assicurativo le attività svolte da alcuni artisti perché limitate ad una sola esibizione, ripetuta talvolta in luoghi diversi).
Riferimenti normativi: Decr. Leg. Capo Provv. Stato 16/07/1947 num. 708 art. 3, Legge 29/11/1952 num. 2388 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)