Sez. 1, Sentenza n. 6998 del 28/03/2006 (Rv. 589293 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Domanda di equa riparazione - Allegazione della perdita del lavoro per un determinato periodo e di pregiudizi di carriera - Sufficiente individuazione del danno e del nesso di causalità - Sussistenza - Fondamento.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
In tema di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo, ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, la deduzione dell'attore di essere stato - per effetto di processo penale a suo carico irragionevolmente protrattosi - privato del lavoro per un determinato periodo ed impossibilitato, anche dopo la riammissione in servizio, a progredire in carriera, è sufficiente al fine di individuare gli estremi del danno patito e del nesso di causalità, alludendo essa inequivocabilmente ed esaurientemente a un danno, a sfondo "professionale", il quale è suscettibile di assumere aspetti diversi, dato che può consistere sia nel danno patrimoniale derivante dall'impoverimento legato alla perdita di guadagni presenti e di maggiori guadagni futuri, sia nel danno non patrimoniale legato alla lesione del diritto all'immagine o alla vita di relazione, restando rimesso al giudice di merito (impregiudicata l'ulteriore rilevanza e l'autonoma indennizzabilità altresì degli stati di ansia, di patimento e di disagio interiore connessi al protrarsi nel tempo dell'attesa di giustizia, i quali, pure, concorrono indubitabilmente a costituire la figura del danno non patrimoniale) accertare, sulla base del relativo regime probatorio che caratterizza le voci di danno sopra riportate, se tale danno sussista in concreto, individuarne la specie e determinarne l'ammontare eventualmente procedendo ad una liquidazione in via equitativa.
Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)