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Sez. L, Sentenza n. 1052 del 13/02/1990 (Rv. 465311 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - PRESTAZIONI - CONTRIBUTI - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) - DISCIPLINA EX ART. 22, PRIMO E TERZO COMMA, D.L. N. 663 DEL 1979 - RIDUZIONE DELLE ALIQUOTE DELLA CONTRIBUZIONE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE A CARICO DELLE IMPRESE INDICATE NEL PRIMO COMMA - ESTENSIONE ALLA CONTRIBUZIONE DOVUTA PER I DIRIGENTI - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1990-02-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/465311-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - PRESTAZIONI - CONTRIBUTI - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) - DISCIPLINA EX ART. 22, PRIMO E TERZO COMMA, D.L. N. 663 DEL 1979 - RIDUZIONE DELLE ALIQUOTE DELLA CONTRIBUZIONE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE A CARICO DELLE IMPRESE INDICATE NEL PRIMO COMMA - ESTENSIONE ALLA CONTRIBUZIONE DOVUTA PER I DIRIGENTI - CONSEGUENZE.*

Le Disposizioni del primo e del terzo comma dell'art. 22 del d.l. 30 dicembre 1979 n. 663 (concernente, fra l'altro, il finanziamento del servizio sanitario nazionale), convertito, con modificazioni, in legge 29 febbraio 1980 n. 33, - alla stregua di un'indagine ermeneutica logico-sistematica che tenga conto del dato testuale complessivo - vanno interpretate nel senso che la riduzione (nella misura di quattro punti percentuali per il personale maschile e dieci punti percentuali per il personale femminile) delle aliquote complessive della contribuzione per l'Assicurazione obbligatoria contro le malattie a carico delle imprese indicate nella prima di dette Disposizioni (la quale indica pure l'ambito temporale del beneficio) riguarda anche la contribuzione dovuta per i dirigenti, atteso anche che questa - al pari di quella dovuta a tutti gli altri enti pubblici gestori dell'Assicurazione obbligatoria contro le malattie - รจ stata attribuita all'INPS, dopo lo scioglimento dell'ente previdenziale di categoria (FASDAI), con la conseguenza che l'esclusione del beneficio della parziale fiscalizzazione deve ritenersi limitata alla contribuzione dovuta per gli apprendisti. (Conf 111/88, mass n 456749; (Conf 2892/88, mass n 458479; (Conf 7214/87, mass n 455329).*

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/12/1979 num. 663 art. 22, Legge 29/02/1980 num. 33 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)