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Sez. 1, Sentenza n. 718 del 26/01/1987 (Rv. 450421 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE SULLA VITA - IN GENERE - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO SUL PRESUPPOSTO IMPLICITO DELLA INTEGRALE DETRAIBILITÀ DEL PREMIO DALL'IMPONIBILE AI FINI DELL'IRPEF - MANCATA PROVA CHE TALE PRESUPPOSTO È STATO DETERMINANTE ANCHE DEL CONSENSO DELL'ASSICURATORE - RIDUZIONE DELLA DETRAIBILITÀ PER EFFETTO DI MODIFICHE LEGISLATIVE - CADUCAZIONE DEL RAPPORTO IN APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PRESUPPOSIZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1987-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/450421-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE SULLA VITA - IN GENERE - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO SUL PRESUPPOSTO IMPLICITO DELLA INTEGRALE DETRAIBILITÀ DEL PREMIO DALL'IMPONIBILE AI FINI DELL'IRPEF - MANCATA PROVA CHE TALE PRESUPPOSTO È STATO DETERMINANTE ANCHE DEL CONSENSO DELL'ASSICURATORE - RIDUZIONE DELLA DETRAIBILITÀ PER EFFETTO DI MODIFICHE LEGISLATIVE - CADUCAZIONE DEL RAPPORTO IN APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PRESUPPOSIZIONE - ESCLUSIONE.*

L'assicurato, il quale stipuli una polizza sulla vita nel presupposto, rimasto estraneo alle clausole contrattuali, della integrale detraibilità dei premi dall'imponibile ai fini dell'IRPEF, e non deduca e dimostri che tale presupposto sia stato determinante anche del consenso dell'assicuratore, non può invocare, in applicazione del cosiddetto principio della presupposizione, la sopravvenuta caducazione del rapporto, per effetto di successive modifiche legislative che riducano tale detraibilità (nella specie, legge 13 aprile 1977 n. 114), atteso che l'operatività del suddetto principio postula la comunanza ad entrambi i contraenti della rappresentazione di una determinata situazione, e che, peraltro, il principio medesimo non potrebbe comportare per esso assicurato un vantaggio maggiore rispetto a quello della risoluzione di diritto del contratto, conseguibile tramite il mancato versamento dei premi dovuti in corso di rapporto (art. 1924 secondo comma cod. civ.). (V 5168/81, mass n 415962; (V 3074/81, mass n 413639; (V 4775/80, mass n 408585; (V 37/79, mass n 396052).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1321, Cod. Civ. art. 1325 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1919, Cod. Civ. art. 1924, DPR 29/09/1973 num. 597 art. 10 CORTE COST., Legge 13/04/1977 num. 114 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)