Sez. 3, Sentenza n. 5168 del 22/09/1981 (Rv. 415962 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - PRESUPPOSIZIONE - LOCAZIONE FONDATA SULLA PRESUPPOSIZIONE DELLA CONCESSIONE AL CONDUTTORE DELLA LICENZA DI COMMERCIO - MANCATO AVVERAMENTO DELLA PRESUPPOSIZIONE IN CORSO DI CONTRATTO - RISOLUZIONE DI QUESTO ULTIMO - LEGITTIMITÀ - RESTITUZIONE DEI CANONI PRIMA CORRISPOSTI - ESCLUSIONE.*
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - PRESUPPOSIZIONE - LOCAZIONE FONDATA SULLA PRESUPPOSIZIONE DELLA CONCESSIONE AL CONDUTTORE DELLA LICENZA DI COMMERCIO - MANCATO AVVERAMENTO DELLA PRESUPPOSIZIONE IN CORSO DI CONTRATTO - RISOLUZIONE DI QUESTO ULTIMO - LEGITTIMITÀ - RESTITUZIONE DEI CANONI PRIMA CORRISPOSTI - ESCLUSIONE.*
Quando sia accertato che i contraenti sono addivenuti alla conclusione di un contratto sulla base di una presupposizione comune ad entrambe le parti (C.d. condizione non sviluppata o inespressa), il negozio fondato sulla presupposizione può essere risolto ex tunc quando l'evento presupposto venga meno nel corso dell'esecuzione del contratto, trattandosi di scioglimento e risoluzione del medesimo per causa non imputabile ai contraenti, ma tale scioglimento - in presenza di un contratto di durata - non può spiegare effetto rispetto alle prestazioni già eseguite. Pertanto, stipulatosi fra le parti un contratto di locazione fondato sulla presupposizione della concessione al conduttore della licenza di commercio, il venir meno della presupposizione in corso di contratto legittima la risoluzione dello stesso, ma il conduttore non può pretendere la restituzione dei canoni corrisposti prima del venir meno della circostanza presupposta. (V. 4775/80, mass. N. 408585; (V. 588/80, mass. N. 403969; (V. 1738/76, mass. N. 308506).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1256, Cod. Civ. art. 1343, Cod. Civ. art. 1353, Cod. Civ. art. 1360, Cod. Civ. art. 1463, Cod. Civ. art. 1467
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)