Sez. 5, Sentenza n. 42018 del 22/09/2009 Cc. (dep. 02/11/2009) Rv. 245401 - 01
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - FAVOREGGIAMENTO - PERSONALE | Agevolazione di un capomafia - Circostanza aggravante di cui all'art. 7 D.L. n. 152 del 1991, conv. in L. n. 203 del 1991 - Applicabilità.
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - FAVOREGGIAMENTO - PERSONALE
Ai fini dell'applicazione della misura cautelare, in ordine al reato di favoreggiamento personale aggravato per avere commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis cod. proc. pen., ovvero al fine di agevolare l'attività dell'associazione di tipo mafioso, costituisce valido e sufficiente elemento indiziante la posizione di capomafia del favorito operante in un ambito territoriale nel quale la sua notorietà si presume diffusa, considerato che l'aiuto fornito al capo per dirigere da latitante l'associazione concretizza un aiuto all'associazione la cui operatività sarebbe compromessa dal suo arresto, mentre, sotto il profilo soggettivo, non può revocarsi in dubbio l'intenzione del favoreggiatore di favorire anche l'associazione allorché risulti che abbia prestato consapevolmente aiuto al capomafia.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 378 CORTE COST., Decreto Legge 13/05/1991 num. 152 art. 7, Legge 12/07/1991 num. 203 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)