diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 294 del 08/11/2007 Ud. (dep. 07/01/2008) Rv. 238399 - 01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE | Associazione di tipo mafioso - Aggravante di cui all'art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 203 - Favoreggiamento - Agevolazione della latitanza di un esponente di vertice dell'associazione - Sussistenza dell'aggravante - Condizioni.
Stato
decisa il 2007-11-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/238399-01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE

In tema di favoreggiamento personale aggravato dalla circostanza di cui all'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla L. 12 luglio 1991, n. 203, il fatto di favorire la latitanza di un personaggio di vertice di un'associazione mafiosa non determina, in ragione esclusivamente dell'importanza di questi all'interno dell'associazione e del predominio esercitato dal sodalizio sul territorio, la sussistenza dell'aggravante, dovendosi distinguere l'aiuto prestato alla persona da quello prestato all'associazione e potendosi ravvisare l'aggravante soltanto nel secondo caso, quando cioè si accerti la oggettiva funzionalità della condotta all'agevolazione dell'attività posta in essere dall'organizzazione criminale.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 378 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., Legge 12/07/1991 num. 203 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 13/05/1991 num. 152 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)