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Sez. 5, Sentenza n. 4037 del 22/11/2013 Cc. (dep. 29/01/2014) Rv. 258868 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI IN GENERE | Agevolazione di un esponente di vertice di cosca mafiosa - Aggravante di cui all'art. 7 D.L. n. 152 del 1991 - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-11-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/258868-01

REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI IN GENERE

In tema di agevolazione dell'attività di un'associazione di tipo mafioso, la circostanza aggravante prevista dall'art.7 D.L. 13 maggio 1991, n.152, convertito nella legge 12 luglio 1991, n.203, richiede per la sua configurazione il dolo specifico di favorire l'associazione, con la conseguenza che questo fine deve essere l'obiettivo "diretto" della condotta, non rilevando possibili vantaggi indiretti nè il semplice scopo di favorire un esponente di vertice della cosca, indipendentemente da ogni verifica in merito all'effettiva ed immediata coincidenza degli interessi del capomafia con quelli dell'organizzazione. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che la circostanza aggravante potesse essere ravvisata in relazione a condotte di falsificazione di una serie di atti, complessivamente preordinate a consentire il riconoscimento della paternità ad un soggetto, latitante, avente posizione apicale in una consorteria mafiosa, sottraendolo al rischio della personale esposizione negli uffici comunali).

Riferimenti normativi: Legge 12/07/1991 num. 203 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 13/05/1991 num. 152 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)