Sez. 1, Sentenza n. 4060 del 08/11/2007 Ud. (dep. 25/01/2008) Rv. 239186 - 01
REATI MILITARI - REATI CONTRO LA LEGGE E GLI USI DELLA GUERRA | Reati commessi da appartenenti a forze armate nemiche - Ufficiali delle SS tedesche - Fattispecie.
REATI MILITARI - REATI CONTRO LA LEGGE E GLI USI DELLA GUERRA
Ai fini della sottoposizione alla giurisdizione militare per reati contro le leggi e gli usi della guerra commessi in danno di cittadini italiani, gli ufficiali del corpo delle SS devono qualificarsi come appartenenti a forze armate nemiche, in quanto, da un lato, il predetto corpo era organizzato secondo gli schemi delle vere e proprie formazioni militari, al comando tattico dell'esercito tedesco, e, dall'altro lato, la Repubblica Sociale Italiana, alleata della Germania nazista, era priva di ogni legittimazione giuridica e aveva un ruolo di mera collaborazione con l'esercito occupante. (Fattispecie relativa alla strage di Sant'Anna di Stazzema, commessa il 12 agosto 1944 da ufficiali delle SS naziste, rispetto alla quale Corte ha ritenuto infondata l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice militare).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. Mil. Guerra art. 13, Cod. Pen. Mil. Guerra art. 185
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)