Sez. 2, Sentenza n. 4937 del 18/08/1981 (Rv. 415700 - 01)
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - IMMISSIONI - CONTEMPERAMENTO DELLA PROPRIETÀ CON LA PRODUZIONE ED IL LAVORO - INDENNIZZO IN FAVORE DEL PROPRIETARIO DANNEGGIATO O MOLESTATO PER RITENUTA PREVALENZA DELLE ESIGENZE DELLA PRODUZIONE - LIQUIDAZIONE IN CASO DI IMMISSIONI IN UN FONDO SITO IN UNA ZONA INDUSTRIALE - CRITERI.*
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - IMMISSIONI - CONTEMPERAMENTO DELLA PROPRIETÀ CON LA PRODUZIONE ED IL LAVORO - INDENNIZZO IN FAVORE DEL PROPRIETARIO DANNEGGIATO O MOLESTATO PER RITENUTA PREVALENZA DELLE ESIGENZE DELLA PRODUZIONE - LIQUIDAZIONE IN CASO DI IMMISSIONI IN UN FONDO SITO IN UNA ZONA INDUSTRIALE - CRITERI.*
In tema di immissio in alienum, il giudice, qualora ritenga prevalenti le esigenze della produzione, sebbene le immissioni superino il limite della normale tollerabilita, concede al proprietario danneggiato o molestato un indennizzo nella cui quantificazione assume rilievo determinante la considerazione delle caratteristiche locali. Pertanto, la misura dell'indennizzo, mentre non può essere limitata al minor reddito derivante dal confronto fra quello che lo stesso avrebbe avuto se le immissioni fossero state contenute nel limite massimo della tollerabilità, poiché tale rigido criterio è estraneo alla natura della norma contenuta nell'art. 844 citato e limita i poteri del giudice oltre ogni generale ragionevole direttiva, dall'altro lato, nel caso di un fondo sito in una zona industriale, non può essere determinata considerando il pregiudizio derivante dalla differenza tra il reddito ottenuto dal fondo in "assenza di immissioni" e quello attuale, poiché, in tal modo, si identifica la situazione delle normali condizioni abitative in una zona industriale con quella (non rispondente alla realtà) di una totale assenza di immissioni. (V. 1593/80, mass. Nn. 405172 e 405173; (V. 111/75, mass. N. 373277; (V. 1218/70, mass. N. 346858).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 844 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)