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Sez. 2, Sentenza n. 6515 del 24/04/2003 (Rv. 562448 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE | Nomina di nuovo difensore nel corso del giudizio in sostituzione di quello originariamente designato - Nomina in atto diverso da quelli indicati dall'art. 83, cod. proc. civ. - Ammissibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2003-04-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/562448-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE

La nomina, nel corso del giudizio, di un nuovo difensore in sostituzione di quello precedentemente designato può essere effettuata anche in un atto diverso da quelli indicati dal comma terzo dell'art. 83, cod. proc. civ. (nella specie, comparsa conclusionale), purché tale atto evidenzi inequivocabilmente la volontà della parte di conferire la procura.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)