Sez. 2, Sentenza n. 6515 del 24/04/2003 (Rv. 562448 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE | Nomina di nuovo difensore nel corso del giudizio in sostituzione di quello originariamente designato - Nomina in atto diverso da quelli indicati dall'art. 83, cod. proc. civ. - Ammissibilità - Condizioni.
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE
La nomina, nel corso del giudizio, di un nuovo difensore in sostituzione di quello precedentemente designato può essere effettuata anche in un atto diverso da quelli indicati dal comma terzo dell'art. 83, cod. proc. civ. (nella specie, comparsa conclusionale), purché tale atto evidenzi inequivocabilmente la volontà della parte di conferire la procura.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)