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Sez. 1, Sentenza n. 7920 del 15/04/2005 (Rv. 581557 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA | Nuovo difensore - Nomina nel corso di giudizio - In aggiunta o in sostituzione del precedente - Procura - Apposizione su atto processuale diverso da quelli indicati dall'art. 83 cod. proc. civ. - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-04-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/581557-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA

La elencazione degli atti sui quali può essere conferita, a norma dell'art. 83 cod. proc. civ., la procura "ad litem" riguarda l'instaurazione del rapporto processuale e non anche il successivo svolgimento del processo, sicchè la nomina d'un nuovo difensore nel corso del giudizio, in aggiunta ad altro, può essere effettuata - in ragione della diversa e più ampia portata dell'attività difensiva rispetto al momento iniziale del giudizio e delle finalità che in tale fase la procura alla lite deve assolvere - anche su un atto diverso da quelli indicati in detta norma, che determini l'ingresso della parte in giudizio, ossia in un atto "lato sensu" processuale, purchè ne risulti inequivoca la volontà della parte di conferire il mandato e la controparte non abbia tempestivamente sollevato specifiche contestazioni sulla regolarità della procura (nella specie, la S.C., ha considerato valido il mandato apposto in calce a un atto difensivo denominato "comparsa di costituzione di un nuovo procuratore", che, pur privo della data di deposito, conteneva, nelle premesse e nel testo, un esplicito riferimento alla fonte del potere di rappresentanza processuale, si richiamava a tutte le difese e domande svolte nelle precedenti fasi del giudizio ed era stato allegato al verbale di udienza nel corso della quale la controparte nulla aveva obiettato al riguardo).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)