Sez. 1, Sentenza n. 4103 del 22/03/2001 (Rv. 548167 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE | Nomina di nuovo difensore nel corso del giudizio in sostituzione di altro deceduto o sostituito per rinuncia o altra causa - Forma - Atto contenente, oltre alla nomina, manifestazione di poteri processuali preclusi dalla scadenza di termini perentori - Inidoneità - Esclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE
La nomina, nel corso del giudizio, di un nuovo difensore in luogo di un altro, deceduto o sostituito per rinuncia o per altra causa, può essere effettuata anche in un atto diverso da quelli indicati dal comma terzo dell'art. 83 cod. proc. civ. (nella specie, atto di costituzione e memoria difensiva), purché tale atto evidenzi inequivocabilmente la volontà della parte di conferire la procura, senza che valga ad escludere la validità di tale conferimento la circostanza che l'atto di cui si tratta contenga, oltre alla predetta manifestazione di volontà, anche manifestazioni di poteri processuali preclusi dalla scadenza di termini perentori, stante il disposto dell'art. 159, comma secondo, cod. proc. civ., che disciplina espressamente la fattispecie dell'atto con pluralità di oggetti o contenuti, stabilendo che la nullità (ma lo stesso può dirsi per la inammissibilità per preclusione o decadenza) di una parte non colpisce le altre parti che ne sono indipendenti.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 159 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)